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D.M. 09/08/2000

Ministero dell'Ambiente - Decreto 9 agosto 2000

Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

il Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanità, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

- Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale é stata recepita la direttiva 96/1982/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

-Visto in particolare l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede l'emanazione di linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le indicazioni dell'allegato III;

- Viste le determinazioni concordate in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 334/1999, in data 10 marzo 2000;

-Acquisita, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta: Titolo I Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999.

Art. 2 - Documento sulla politica di prevenzione

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'art. 1, deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, di seguito indicato come "Documento", indicando, gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica del gestore in materia. D.M. 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

2. Il gestore deve indicare nel documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al comma 1, indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.

3. Il gestore deve riportare nel documento il proprio impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistemadi gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 334, del 17 agosto 1999, e in attuazione della politica definita come ai commi 1 e 2.

4. Il gestore deve riportare nel documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione dello stesso ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresì indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione. Titolo II Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza

Art. 3 - Requisiti generali

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1 al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel documento di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;

b) assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;

c) verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.

2. Il gestore, nella definizione, nell'attuazione, nella gestione, nella verifica e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo le modalità già previste da decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art. 4 - Struttura

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualità, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il Sistema di gestione della sicurezza può richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti all'art. 5, come minimo, quanto segue:

a) politica e conduzione aziendale per la sicurezza;

b) organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;

c) pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;

d) misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;

e) verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).

3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al comma 2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dal regolamento (CEE) 1836/93, si intendono corrispondere al detto stato dell'arte. Titolo III Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

Art. 5 - Elementi fondamentali Il Sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto negli

articoli 3 e 4, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato negli articoli da 6 a 12:

a) organizzazione e personale;

b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;

c) controllo operativo;

d) modifiche e progettazione;

e) pianificazione di emergenza; D.M. 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

f) controllo delle prestazioni;

g) controllo e revisione.

Art. 6 - Organizzazione e personale

1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dalle autorità competenti. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.

2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità.

3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori.

4. Il sistema di gestione della sicurezza, anche in riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.

Art. 7 - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.

2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al comma 1, devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità, e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito dai decreti di cui al comma 4 dello stesso

articolo. In ogni caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per lé attività di informazione, formazione e addestramento, di cui al citato decreto del Ministero dell'ambiente del 16 marzo 1998.

3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.

4. Le attività, di cui al comma 1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.

Art. 8 - Controllo operativo

1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.

2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi D.M. 09/08/2000 – Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza. e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.

 

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